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Agnese Ginocchio, International
Songwriter for Peace. Woman Testimonial For Peace..(Artist for Peace)***Musica,
Impegno, Cultura di Educazione per
Carta universale dei Diritti Umani

Dichiarazione Universale dei diritti umani
"Tutti i diritti Umani di tutti gli Uomini..."

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a Canzone di "Agnese Ginocchio" scritta sul tema dei Diritti Umani:
"Tutti i Diritti Umani di Tutti i Popoli" (clicca
su questa scritta per aprire la pagina)Prosieguo del tema della Campagna internazionale degli obiettivi del Millennio. Il tema è stato tratto dal Mondial Social Forum di Nairobi(Kenya-Africa) 2007 e sul tema della Marcia nazionale(cammino) della Pace. La canzone è dedicata al 60° Anniversario della dichiarazione della carta universale dei Diritti Umani che ricorre il prossimo 10 Dicembre 2007.A.M.
Articoli della dichiarazione e Carta universale dei Diritti Umani
ARTICOLO
1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in
spirito di fratellanza.
ARTICOLO
2
Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella
presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di
colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro
genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra
condizione.
Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico internazionale del paese o del territorio sia indipendente, o
sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi
limitazione di sovranità.
ARTICOLO
3
Ogni individuo ha
diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
ARTICOLO
4
Nessun individuo
potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; la schiavitù e la
tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
ARTICOLO
5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a
punizioni crudeli, inumane o degradanti.
ARTICOLO
6
Ogni individuo ha
diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
ARTICOLO 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna
discriminazione, ad una eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto
ad una eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente
Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
ARTICOLO 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibilità di ricorso a competenti
tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui
riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
ARTICOLO
9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
ARTICOLO
10
Ogni individuo ha
diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza
davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione
dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della fondatezza di ogni accusa
penale gli venga rivolta.
ARTICOLO
11
Ogni individuo accusato di un reato e' presunto innocente sino a che la sua
colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale
egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo
che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il
diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà dei pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato
sia stato commesso.
ARTICOLO
12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua
vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, ne'
a lesioni del suo onore e della sua reputazione.
Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali
interferenze o lesioni.
ARTICOLO
13
Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i
confini di ogni Stato.
Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di
ritornare nel proprio paese.
ARTICOLO
14
Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle
persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente
ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi
delle Nazioni Unite.
ARTICOLO
15
Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza. Nessun individuo potrà essere
arbitrariamente privato della sua cittadinanza, ne' del diritto di mutare
cittadinanza.
ARTICOLO
16
Uomini e donne in
età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna
limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei
futuri coniugi.
La famiglia e' il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad
essere protetta dalla società e dallo Stato.
ARTICOLO
17
Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune
con altri.
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
ARTICOLO
18
Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione
tale diritto include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la
libertà di manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle
pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
ARTICOLO
19
Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare,
ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo
a frontiere.
ARTICOLO
20
Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
ARTICOLO
21
Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio paese, sia
direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici
impieghi del proprio paese.
La volontà popolare e' il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà
deve sere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a
suffragio universale eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura
equivalente di libera votazione.
ARTICOLO
22
Ogni individuo, in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza
sociale, nonché alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la
cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di
ogni Stato, dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla sua
dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
ARTICOLO
23
Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e
soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per
eguale lavoro.
Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente
che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità
umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa
dei propri interessi.
ARTICOLO
24
Ogni individuo ha
diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole
limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
ARTICOLO
25
Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute
e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo
all'alimentazione al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione,
malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei
mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i
bambini nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa
protezione sociale.
ARTICOLO
26
Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita
almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione
elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e
l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del
merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana
ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia
fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera
delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da
impartire ai loro figli.
ARTICOLO 27
Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale
della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico
ed ai suoi benefici.
Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali
derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia
autore.
ARTICOLO
28
Ogni individuo ha
diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e le libertà
enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
ARTICOLO
29
Ogni individuo ha
dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto e' possibile il libero e
pieno sviluppo della sua personalità.
Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere
sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per
assicurare il riconoscimento e rispetto dei diritti e delle libertà degli altri
e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del
benessere generale in una società democratica.
Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in
contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
ARTICOLO
30
Nulla nella
presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un
diritto di un qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di
compiere un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle libertà
in essa enunciati